(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, relativa all'esigenza di adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla particolare funzione e localizzazione dell'ospedale in localita' di Pietralata di Roma, il numero dei posti letto previsto nell'art. 2 della medesima legge regionale e' elevato a 384; conseguentemente, il termine di cui all'art. 6 della predetta legge regionale e' prorogato di tre mesi. 2. L'importo previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, per la realizzazione del predetto ospedale e' elevato a L. 97.500.000.000. 3. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, l'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 56, nel cui ambito rientra l'onere recato dalla legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, come modificato dal presente articolo, e' elevata fino alla concorrenza della spesa autorizzata, nel triennio 1986-1988. La relativa somma sara' iscritta nel bilancio regionale ad integrazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale al capitolo n. 13207.