(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
            della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge
regionale 31 marzo 1985, n. 26, relativa all'esigenza di  adeguamenti
tecnici,  tecnologici  ed  organizzativi conseguenti alla particolare
funzione e localizzazione dell'ospedale in localita' di Pietralata di
Roma,  il  numero dei posti letto previsto nell'art. 2 della medesima
legge regionale e' elevato a 384; conseguentemente, il termine di cui
all'art. 6 della predetta legge regionale e' prorogato di tre mesi.
   2.  L'importo  previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 marzo
1985, n. 26, per la realizzazione del predetto ospedale e' elevato  a
L. 97.500.000.000.
   3.  In  relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma,
l'autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla legge  regionale
17 settembre 1984, n. 56, nel cui ambito rientra l'onere recato dalla
legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, come  modificato  dal  presente
articolo,  e'  elevata fino alla concorrenza della spesa autorizzata,
nel triennio 1986-1988. La relativa somma sara' iscritta nel bilancio
regionale  ad  integrazione  degli stanziamenti iscritti nel bilancio
pluriennale al capitolo n. 13207.